Art. 3.
(Ministro dell'informazione
per la sicurezza).

      1. Il Presidente del Consiglio dei ministri delega a un Ministro senza portafoglio, denominato Ministro dell'informazione per la sicurezza, lo svolgimento di compiti e l'esercizio di funzioni a lui attribuite dalla presente legge, ad eccezione di quelle a lui attribuite in via esclusiva dall'articolo 2.
      2. Fermo restando il potere di direttiva di cui all'articolo 2, comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente informato sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate.

 

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